Accessocivico
Il vigente ordinamento giuridico, a seguito dell’introduzione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sue modifiche, prevede tre istituti dei quali il cittadino può avvalersi per accedere agli atti e ai documenti, ossia:
– l’accesso civico ai dati, alle informazioni e ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per la Fondazione (art. 5, comma 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
– l’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti ulteriori, relativi alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o comunitario, detenuti dalla Fondazione (art. 5, comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
– l’accesso documentale da parte di soggetti titolari d’interessi qualificati (Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241).